Nota introduttiva
Lo Statuto delle Nazioni Unite fu firmato il 26 giugno 1945 a San
Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite
sull'Organizzazione Internazionale ed entrò in vigore il 24 ottobre
1945.
Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia costituisce parte integrante dello Statuto delle Nazioni Unite.
Emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto furono adottati
dall’Assemblea Generale il 17 dicembre 1963 ed entrarono in vigore il
31 agosto 1965. Un altro emendamento all’articolo 61 fu adottato
dall’Assemblea Generale il 20 dicembre 1971 ed entrò in vigore il 24
settembre 1973. L’emendamento all’articolo 109, adottato dall’Assemblea
Generale il 20 dicembre 1965, entrò in vigore il 12 giugno 1968.
L’emendamento all’articolo 23 porta da undici a quindici Membri la
composizione dei Membri del Consiglio di Sicurezza. L’articolo 27 nella
sua dizione emendata dispone che le decisioni del Consiglio di
Sicurezza su questioni di procedura siano prese con un voto favorevole
di nove Membri (in precedenza sette) e su ogni altra questione con un
voto favorevole di nove Membri (in precedenza sette) nel quale siano
compresi i voti dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
L’emendamento all’articolo 61, che entrò in vigore il 31 agosto 1965,
portò il numero dei Membri del Consiglio Economico e Sociale da
diciotto a ventisette. Il successivo emendamento a questo articolo, che
entrò in vigore il 24 settembre 1973, ampliò ulteriormente il numero
dei Membri da ventisette a cinquantaquattro.
L’emendamento all’articolo 109, che si riferisce al primo paragrafo di
detto articolo, dispone che una Conferenza Generale degli Stati Membri
delle Nazioni Unite per la revisione dello Statuto potrà essere tenuta
alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due
terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri
qualsiasi (in precedenza sette) del Consiglio di Sicurezza. Il
paragrafo 3 dell’articolo 109 che riguarda la presa in considerazione
di una possibile conferenza di revisione durante la decima sessione
ordinaria dell’Assemblea Generale é stato conservato nella sua forma
originale, ossia nel suo riferimento a "un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza"
e ciò in considerazione del fatto che tanto l’Assemblea generale alla
sua decima sessione ordinaria del 1955 quanto il Consiglio di Sicurezza
hanno agito in piena conformità al disposto del paragrafo succitato.
Premessa
LO STATUTO DELLE NAZIONI UNITENOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due
volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni
all'umanità,
a riaffermare
la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli
obblighi derivanti dai trattati e alle altri fonti del diritto
internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
E PER TALI FINI
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di
sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che
nell'interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI
Di conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni
poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il
presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
-
Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in
conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni
internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
-
Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del
principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei
popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
-
Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di carattere economico, sociale, culturale od
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di
razza, di sesso, di lingua o di religione;
- Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
- L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi Membri.
-
I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti ed i
benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in
buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente
Statuto.
-
I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la
giustizia, non siano messe in pericolo.
-
I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra
maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
-
I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendano in conformità alle disposizioni del
presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi
Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o
coercitiva.
-
L'Organizzazione deve fare in modo che gli Stati che non sono Membri
delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per
quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
-
Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente
Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure
coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II
MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo
partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione
Internazionale a San Francisco, o avendo precedentemente firmato la
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.
Articolo 4
- Possono
diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della
pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio
dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti
a farlo.
- L'ammissione
quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali
condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su
proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da
parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può
essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da
parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal
Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i
princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso
dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite:
- un'Assemblea Generale,
- un Consiglio di Sicurezza,
- un Consiglio Economico e Sociale,
- un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria,
- una Corte Internazionale di Giustizia, ed
- un Segretariato.
Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, quegli organi sussidiari che si rivelassero necessari.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di
uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi
qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9
- L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
- Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che
rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai
poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto, e,
salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai
Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed
all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Articolo 11
-
L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli
armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai
Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
-
L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia
sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di
Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite in
conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto
nell'articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi
questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al
Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione
del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita
al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o
dopo la discussione.
-
L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in
pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
- I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
-
Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni
assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o
situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna
raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che
non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
-
Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza,
informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni
relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed informa del pari
l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi
dal trattare tali questioni.
Articolo 13
- L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a.
promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la
sua codificazione;
b.
sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale,
culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
-
Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale
rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono
stabiliti nei capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea
Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di
qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa
ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le
relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni
risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto
che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
-
L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali
del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto
delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
- L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime
internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono
attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate
come strategiche.
Articolo 17
- L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
- Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
-
L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e
di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed
esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al fine
di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
- Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
-
Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese
a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali
questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del
Consiglio Economico e Sociale, l'elezione dei Membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86,
l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei
diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni
relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le
questioni di bilancio.
-
Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di
categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due
terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
-
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei
suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto
nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o
superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi
precedenti.
- 'Assemblea
Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare, se
riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in
sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni
speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del
Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni
Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
-
Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni
Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri
delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei
Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad
un'equa distribuzione geografica.
-
I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un
periodo di due anni. Tuttavia, nella prima elezione successiva
all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di
Sicurezza, due dei quattro Membri aggiunti saranno scelti per il
periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente
rieleggibili.
- Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Articolo 24
-
Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in
loro nome.
-
Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in
conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri
specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di
tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
-
Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni
del presente Statuto.
Articolo 26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane
ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha
il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore
previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni
Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
- Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
- Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
-
Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i
voti dei Membri permanenti; tuttavia, nelle decisioni previste dal
Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte
di una controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
-
Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in
permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine,
avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
-
Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno
dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro
del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
-
Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località
diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano
meglio facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale
fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di
qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta
quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano
particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di
Sicurezza o ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora
sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di
Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla
discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza
stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di
uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
-
Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri
mezzi pacifici di loro scelta.
- Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o
su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale
o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la
continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 35
-
Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o
situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del
Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
-
Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale
qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti
preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
-
I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono
soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
-
Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia
della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura
analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
-
Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura
per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle
parti.
-
Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche
dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte
Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello
Statuto della Corte.
Articolo 37
-
Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33
non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse
devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
-
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della
controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide
se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il
Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo
richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica
della controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla
pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa
raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in
conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e
la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di
Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure
previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad
ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o
desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il
Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento
a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto
alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad
applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione
totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni
ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e
la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate,
esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni,
blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di
Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
-
Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed
in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
-
L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi
di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione
generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
-
L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il
Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di
Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte
degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza,
esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio
di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma
dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure
militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione
contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di
un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di
preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione
combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o
negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
-
E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e
coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti
le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando
delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e
l'eventuale disarmo.
-
Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o dai loro
rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in
modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad
associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del
Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
-
Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di
Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le
forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le
questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in
seguito.
-
Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni
con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato
Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
-
L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da
alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
-
Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite
direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni
internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua
assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno
Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che
si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti
dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio
di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia
luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le
misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela
sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e
non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti,
secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di
intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI REGIONALI
Articolo 52
-
Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di
accordi o organizzazioni regionali per la trattazione di quelle
questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali
accordi o organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed
ai principi delle Nazioni Unite.
-
I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi o
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale mediante tali accordi o
organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
-
Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o
le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati,
sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
- Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.
Articolo 53
-
Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le
misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal
paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107,
o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica
aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui
l'Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere
investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del
detto Stato.
- L'espressione "Stato nemico"
quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni
Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno
dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento,
pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni,
basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e
dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della manodopera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b.
la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e
simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c.
il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso,
lingua o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati
all'articolo 55.
Articolo 57
-
I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi,
ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali
nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili
sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni
dell'articolo 63.
- Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "Agenzie specializzate".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività delle Agenzie specializzate.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati
interessati per la creazione di nuove Agenzie specializzate per il
conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in
questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua
direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone
dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
Composizione
Articolo 61
- Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
-
Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I
Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
-
Alla prima elezione successiva all'aumento da ventisette a
cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai
Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine
dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi
ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di
un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità
alle disposizioni che saranno prese dall'Assemblea Generale.
- Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
-
Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o
relazioni su questioni internazionali economiche, sociali, culturali,
educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a
tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite,
ed alle Agenzie specializzate interessate.
-
Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti.
-
Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea
Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.
-
Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni
Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua
competenza.
Articolo 63
-
Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi
Agenzia di quelle indicate all'articolo 57 per definire le condizioni
in base alle quali l'Agenzia considerata sarà collegata con le Nazioni
Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea
Generale.
-
Esso può coordinare le attività delle Agenzie specializzate mediante
consultazioni con tali Agenzie e raccomandazioni ad esse come mediante
raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 64
-
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni
per ricevere rapporti regolari dalle Agenzie specializzate. Esso può
concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con le Agenzie
specializzate al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per
attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte
dall'Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
- Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
-
Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano
nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni
dell'Assemblea Generale.
-
Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi
che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da Agenzie
specializzate.
-
Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti
del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite
dall'Assemblea Generale.
Votazione
Articolo 67
- Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
- Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le
questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo,
nonché quelle altre commissioni che possano essere richieste per
l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni
Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su
qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché
rappresentanti delle Agenzie specializzate partecipino, senza diritto
di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso
istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle
deliberazioni delle Agenzie specializzate.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per
consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni
che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi
con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni
nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite
interessato.
Articolo 72
-
Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che
comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
-
Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere
disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della
maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano o assumano la
responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non
abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio
che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed
accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo,
nell'ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito
dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e,
a tal fine, l'obbligo:
a.
di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni
interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed
educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli
abusi;
b.
di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita
considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo
sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le
circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e
del loro diverso grado di sviluppo;
c. di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d.
di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche,
e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli
istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento
dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
e.
di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che possano essere richieste dalla
sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre
notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,
sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente
responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i
capitoli XII e XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica
nei riguardi dei territori cui si riferisce questo capitolo, non meno
che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul
principio generale del buon vicinato in materia sociale, economica e
commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del
resto del mondo.
Capitolo XII
REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime
internazionale di amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed
il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale
regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono
qui di seguito indicati con l'espressione "territori in amministrazione fiduciaria".
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in
conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1 del
presente Statuto, sono i seguenti:
a. rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b.
promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli
abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro
progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza, tenendo conto
delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue
popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle
popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere
previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;
c.
incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione, ed incoraggiare il riconoscimento dell’interdipendenza dei
popoli del mondo;
d.
assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e
commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e
così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi
nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il
conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle
disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
-
Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori
delle seguenti categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni
di amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
-
Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle
precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione
fiduciaria ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori
che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra
questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana
uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i
relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati
direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di
territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno
approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
-
Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e
81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione
fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse,
nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in
maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una
popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui
siano parte Membri delle Nazioni Unite.
-
Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo
da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di
convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei
territori sotto mandato, o altri, secondo quanto è previsto
dall'articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione
sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà
l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata
con l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere
designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il
territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria o una sua parte,
senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati
a norma dell'articolo 43.
Articolo 83
-
Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche,
compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono
esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
- Gli obiettivi fondamentali indicati nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.
-
Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni
delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio
delle considerazioni di sicurezza, dell' ausilio del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche,
quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria,
spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed
educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il
territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale. A questo fine l'autorità
amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in
amministrazione fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa
assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per
la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio in
amministrazione.
Articolo 85
- Le
funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti o
emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.
-
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione
dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali
funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
- Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
a. i Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c.
tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei
Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti
uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
-
Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una
persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio
stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:
a. esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
b. ricevere petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice;
c.
disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione
fiduciaria in epoche concordate con l'autorità amministratrice;
d. esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di
ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l'autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza
dell'Assemblea Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale
redatta in base a tale questionario.
Votazione
Articolo 89
- Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.
- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 90
-
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
-
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le
esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta
della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso,
dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e delle Agenzie
specializzate per le questioni che attengano alle loro rispettive
competenze.
Capitolo XIV
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo
Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di
Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.
Articolo 93
- Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
- Uno
Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso
per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 94
-
Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla
decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia
di cui esso sia parte.
-
Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le
incombono per effetto di una sentenza resa dalla corte, l'altra parte
può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo
ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le
misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle
Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri
tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere
conclusi in avvenire.
Articolo 96
-
L'Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla
Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque
questione giuridica.
-
Gli altri organi delle Nazioni Unite e le Agenzie specializzate, che
siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale,
hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni
giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che
l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato
dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è
il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni
dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio
Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed
esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali
organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una
relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di
Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
-
Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario Generale ed il personale
non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da
alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno
astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione
di funzionari internazionali responsabili solo di fronte
all'Organizzazione.
-
Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere
esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e
del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle
loro mansioni.
Articolo 101
- Il personale é nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.
-
Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio
Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e,
secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi
funzionari fanno parte del Segretariato.
-
La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di
assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità.
Sarà data la debita considerazione all'importanza di reclutare il
personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
-
Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro
delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve
essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e
pubblicato a cura di quest'ultimo.
-
Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non
sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di
questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad
un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle
Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in
base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi
derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,
della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni
e per il conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
-
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei
privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
-
I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità
necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti
all'Organizzazione.
-
L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare
i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o
proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.
Capitolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA
Articolo 106
In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti
dall'articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza,
da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio delle proprie
funzioni a norma dell'articolo 42, gli Stati partecipanti alla
Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 Ottobre
1943, e la Francia, in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 di
quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano
le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite, in vista di
quell'azione comune in nome dell’Organizzazione che possa essere
necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere,
nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato
nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un'azione che venga
intrapresa o autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte
dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.
Capitolo XVIII
EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i
Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla
maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e
ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due
terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
-
Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione
del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da
stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri
dell'Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un
voto alla Conferenza.
-
Qualunque modifica del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla
maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata
ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due
terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
-
Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione
annuale dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del
presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere
iscritta all'ordine del giorno di quella sessione dell'Assemblea
Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un
voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Assemblea Generale e
con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
RATIFICA E FIRMA
Articolo 110
- Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
-
Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti
d'America, che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed
al Segretario Generale dell'Organizzazione non appena questi sia stato
nominato.
-
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche
da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e della maggioranza
degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle
ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti
d'America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
-
Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la
sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite
dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del
Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate
saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati
firmatari.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.
FATTO a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque.