Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Il
10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e
proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo
completo è stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne
deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al
Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa
Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non
soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione
internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando
ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della Dichiarazione è
disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e
dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello
Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e
nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa
libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi
impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine
che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà
inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una
equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi
doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
- Ogni
individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.
- Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- Questo
diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
- Uomini
e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o
di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia
in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
- Ogni
individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- La
volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- Ogni
individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.
Articolo 25
- Ogni
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
- La
maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni
individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica
e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
- L'istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
- Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel
quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
Articolo 29
- Ogni
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio
dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
- Questi
diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione
di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.