Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
Articolo 1
La Corte Internazionale di Giustizia istituita dallo Statuto
delle Nazioni Unite, come principale organo giurisdizionale delle Nazioni
Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni
del presente Statuto.
Capitolo I
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
Articolo 2
La Corte è un corpo di giudici indipendenti, eletti senza riguardo
alla loro nazionalità, tra persone di alta levatura morale, che
posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina
alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta
competenza nel campo del diritto internazionale.
Articolo 3
- La Corte si compone di 15 membri, tra i quali non può essere
compreso più di un cittadino di uno stesso Stato.
- A tale effetto, colui che possa essere considerato come cittadino
di più di uno Stato, sarà considerato cittadino di quello
Stato in cui ordinariamente eserciti i diritti civili e politici.
Articolo 4
- I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio
di Sicurezza su una lista di persone designate dai gruppi nazionali
della Corte Permanente di Arbitrato, in conformità alle disposizioni
che seguono.
- Qualora si tratti di Membri delle Nazioni Unite non rappresentati
nella Corte Permanente di Arbitrato, i candidati sono designati da gruppi
nazionali, nominati a tale effetto dai loro Governi secondo le stesse
modalità prescritte per i Membri della Corte Permanente di Arbitrato
nell'articolo 34 della Convenzione dell'Aja 1907 per il regolamento
pacifico delle controversie internazionali.
- Le condizioni alle quali uno Stato, che abbia aderito al presente
Statuto ma non sia Membro delle Nazioni Unite, può partecipare
all'elezione dei membri della Corte, sono stabilite, in mancanza di
un accordo speciale, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio
di Sicurezza.
Articolo 5
- Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale
delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte Permanente
di Arbitrato appartenenti a Stati che abbiano aderito al presente Statuto
ed i membri di gruppi nazionali designati in base all'articolo 4, paragrafo
2, a provvedere, entro un termine determinato, alla designazione di
persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della
Corte.
- Nessun gruppo può designare più di quattro persone,
di cui non più di due possono essere della sua nazionalità.
In nessun caso il numero dei candidati designati da un gruppo può
superare il doppio del numero dei posti da coprire.
Articolo 6
Prima di procedere a tali designazioni, si raccomanda ad ogni gruppo
nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà
e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di
accademie internazionali dedicate agli studi giuridici.
Articolo 7
- Il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico di tutte
le persone così designate. Solo queste persone sono eleggibili,
salvo il caso previsto dall'articolo 12 paragrafo 2.
- Il Segretario Generale comunica tale lista all'Assemblea Generale
ed al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 8
L'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, l'una indipendentemente
dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.
Articolo 9
In ogni elezione, gli elettori devono curare non solo che le persone
da eleggere posseggano individualmente i requisiti richiesti, ma anche
che nel collegio nel suo complesso sia assicurata la rappresentanza delle
principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici
del mondo.
Articolo 10
- Sono da considerarsi eletti quei candidati che abbiano ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio
di Sicurezza.
- Il voto nel Consiglio di Sicurezza, sia per la elezione di giudici
che per la nomina di membri della commissione prevista dall'articolo
12, non comporta alcuna distinzione tra membri permanenti e membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
- Nel caso in cui più cittadini del medesimo Stato ottengano
la maggioranza assoluta dei voti tanto nell'Assemblea Generale quanto
nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più
anziano.
Articolo 11
Se, dopo la prima seduta tenuta per la elezione, rimangono ancora da
coprire uno o più seggi, si procede ad una seconda e, se necessario,
ad una terza seduta.
Articolo 12
- Se, dopo la terza seduta, rimangono ancora scoperti uno o più
seggi, può essere costituita in qualsiasi momento, su richiesta
dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione
mista di sei membri, nominati tre dall'Assemblea Generale e tre dal
Consiglio di Sicurezza, con il compito di scegliere a maggioranza assoluta
di voti, un nome per ogni seggio ancora vacante, da presentare all'adozione
separata dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.
- Se la commissione mista si accorda all'unanimità su una persona
che possegga le qualità richieste, essa può includere
nella propria lista tale persona, anche se questa non fosse stata inclusa
nella lista di cui all'articolo 7.
- Se la commissione mista constata di non poter riuscire ad assicurare
l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono, entro
un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza, a coprire i seggi vacanti
mediante scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea
Generale o nel Consiglio di Sicurezza.
- In caso di parità di voti tra i giudici, decide il voto del
più anziano.
Articolo 13
- I membri della Corte sono eletti per nove anni e sono rieleggibili;
tuttavia, per quanto riguarda i giudici eletti alla prima elezione,
le funzioni di cinque giudici scadranno al termine di tre anni e quelle
di altri cinque giudici al termine di sei anni.
- I giudici, le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali
summenzionati di tre e di sei anni, sono estratti a sorte dal Segretario
Generale immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
- I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti
non siano stati ricoperti. Anche dopo la loro sostituzione, essi prendono
parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla
loro conclusione.
- In caso di dimissioni di un membro della Corte, le dimissioni stesse
devono essere indirizzate al Presidente della Corte che le trasmette
al Segretario Generale. Quest'ultima notifica produce la vacanza del
seggio.
Articolo 14
Alla copertura dei posti vacanti si provvede con lo stesso sistema stabilito
per la prima elezione, con riserva della disposizione seguente: entro
un mese dal verificarsi della vacanza, il Segretario Generale provvede
a diramare gli inviti previsti dall'articolo 5 e la data dell'elezione
è fissata dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 15
Un membro della Corte, eletto in sostituzione di un membro che non abbia
compiuto il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza
del periodo del suo predecessore.
Articolo 16
- I membri della Corte non possono esercitare alcuna funzione politica
o amministrativa, né dedicarsi ad alcun'altra occupazione di
natura professionale.
- In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 17
- I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente,
consulente od avvocato in alcuna controversia.
- Essi non possono partecipare alla decisione di alcuna controversia
alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di
agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri
di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta,
o in qualsiasi altra veste.
- In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 18
- I membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni
a meno che, a giudizio unanime dei membri essi abbiano cessato di adempiere
alle condizioni richieste.
- In tal caso, il Cancelliere ne dà comunicazione al Segretario
Generale.
- Tale comunicazione produce la vacanza del seggio.
Articolo 19
I membri della Corte godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dei
privilegi e delle immunità diplomatiche.
Articolo 20
Ogni membro della Corte, prima di entrare in funzione, deve fare in udienza
pubblica una dichiarazione solenne di esercitare le sue attribuzioni in
modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 21
- La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente per un
periodo di tre anni; essi sono rieleggibili.
- La Corte nomina il proprio Cancelliere e può procedere alla
nomina degli altri funzionari che siano necessari.
Articolo 22
- La sede della Corte è stabilita all'Aja. La Corte può
tuttavia sedere ed esercitare le sue funzioni altrove, qualora lo ritenga
opportuno.
- Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.
Articolo 23
- La Corte resta in sessione in permanenza, salvo che nel periodo delle
ferie giudiziarie, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte.
- I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici, le cui date
e la cui durata sono fissate dalla Corte, tenuto conto della distanza
fra l'Aja e la dimora personale di ciascun giudice.
- I membri della Corte hanno l'obbligo di tenersi permanentemente a
disposizione della Corte, a meno che non si trovino in congedo o non
siano impediti da malattia od altre ragioni gravi debitamente giustificate
al Presidente.
Articolo 24
- Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non
dover partecipare alla decisione di una determinata controversia, egli
ne deve informare il Presidente.
- Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei membri
della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata
controversia, deve dargliene notizia.
- Se, in simili casi, il Presidente ed il membro della Corte sono in
disaccordo, la questione è decisa dalla Corte.
Articolo 25
- La Corte esercita le sue funzioni in adunanza plenaria, tranne che
nei casi in cui il presente Statuto disponga altrimenti.
- Il Regolamento della Corte può disporre che sia concesso ad
uno o più giudici, a seconda delle circostanze ed a rotazione,
di essere dispensati dal partecipare alle sedute, a condizione che il
numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non risulti ridotto
a meno di undici.
- Un quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte.
Articolo 26
- La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più
sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per
trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie
in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni.
- La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per
trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di tale
sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti.
- Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni previste dal
presente articolo, qualora le parti ne facciano richiesta.
Articolo 27
Una decisione emessa da una delle sezioni previste dagli articoli 26
e 29 è considerata come resa dalla Corte.
Articolo 28
Le sezioni previste dagli articoli 26 e 29 possono, con il consenso delle
parti, sedere ed esercitare le loro funzioni in località diversa
dall'Aja.
Articolo 29
Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce
ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento
sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati
per sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare
alle sedute.
Articolo 30
- La Corte stabilisce il Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.
In particolare stabilisce le proprie norme di procedura.
- Il Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori
risiedano nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto.
Articolo 31
- I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano
il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte
è investita.
- Se il Collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità
di una delle parti, ogni altra parte ha facoltà di scegliere
una persona che vi partecipi come giudice. Tale persona sarà
scelta di preferenza tra le persone che siano state designate quali
candidati a norma degli articoli 4 e 5.
- Se il Collegio giudicante non comprende alcun giudice della nazionalità
delle parti, ognuna di queste può procedere alla scelta di un
giudice a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano al caso previsto
dagli articoli 26 e 29. In simili casi il Presidente richiede ad uno,
o, se necessario, a due dei membri della Corte che compongono la sezione,
di cedere il posto ai membri della Corte della nazionalità delle
parti interessate e, se questi manchino o non possano essere presenti,
ai giudici appositamente scelti dalle parti.
- Qualora più parti facciano causa comune, esse devono considerarsi,
ai fini delle precedenti disposizioni, come costituenti una sola parte.
In caso di dubbio riguardo a questo punto, la Corte decide.
- I giudici scelti a termini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo
devono adempiere alle condizioni richieste dagli articoli 2, 17 (paragrafo
2), 20 e 24 del presente Statuto. Essi prendono parte alla decisione
in condizioni di parità con i loro colleghi.
Articolo 32
- Ogni membro della Corte percepisce uno stipendio annuale.
- Il Presidente riceve un assegno annuo speciale.
- Il Vice Presidente riceve un assegno annuo speciale per ogni giorno
in cui eserciti le funzioni di Presidente.
- I giudici non membri della Corte, scelti a norma dell'articolo 31,
ricevono un'indennità per ogni giorno in cui esercitano le loro
funzioni.
- Tali stipendi, assegni ed indennità sono stabiliti dall'Assemblea
Generale. Essi non possono subire diminuzioni nel periodo di durata
delle funzioni.
- Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea Generale
su proposta della Corte.
- Un regolamento adottato dall'Assemblea Generale stabilisce le condizioni
alle quali sono concesse pensioni di riposo ai membri della Corte e
al Cancelliere, e le condizioni in base alle quali i membri della Corte
ed il Cancelliere ottengono il rimborso delle loro spese di viaggio.
- Gli stipendi, gli assegni e le indennità sopraindicati saranno
esenti da ogni imposta.
Articolo 33
Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo stabilito
dall'Assemblea Generale.
Capitolo II
COMPETENZA DELLA CORTE
Articolo 34
- Solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte.
- La Corte, nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso
stabilite, può richiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali
informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita,
e può ricevere altresì simili informazioni presentate
dalle dette organizzazioni di loro iniziativa.
- Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte,
l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale
pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso,
il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica
interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento
scritto.
Articolo 35
- La Corte è aperta agli Stati aderenti al presente Statuto.
- Le condizioni alle quali la Corte è aperta agli altri Stati
sono determinate, con riserva delle speciali disposizioni contenute
nei trattati in vigore, dal Consiglio di Sicurezza, ma in nessun caso
tali condizioni possono porre le parti in posizione di ineguaglianza
davanti alla Corte.
Articolo 36
- La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le
parti sottopongano ad essa ed a tutti i casi espressamente previsti
dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni
in vigore.
- Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare
di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione,
nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo obbligo,
la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:
- l'interpretazione di un trattato;
- qualsiasi questione di diritto internazionale;
- l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe
la violazione di un obbligo internazionale;
- la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione
di un obbligo internazionale.
- Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente
o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati
o di determinati Stati o per un periodo determinato.
- Tali dichiarazioni sono depositate presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti al presente
Statuto ed al Cancelliere della Corte.
- Le dichiarazioni fatte in applicazione dello articolo 36 dello Statuto
della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, e che siano tuttora
in vigore, sono considerate, nei rapporti tra Stati aderenti al presente
Statuto, come accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte
Internazionale di Giustizia per il periodo per il quale debbano ancora
aver vigore, e in conformità alle loro clausole.
- In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la Corte decide.
Articolo 37
Quando un trattato o una convenzione vigente prevede il deferimento di
una questione ad un tribunale da istituirsi dalla Società delle
Nazioni, o alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la questione,
se riguarda Stati aderenti al presente Statuto, è deferita alla
Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 38
- La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto
internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
- Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che
stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite:
- La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale
accettata come diritto;
- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni
giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle
varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle
norme giuridiche.
- Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere
una controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d'accordo.
Capitolo III
PROCEDURA
Articolo 39
- Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Se le
parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza
è emessa in francese. Se le parti convengono che il processo
si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese.
- In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte
può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che
preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in
inglese. In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due
testi faccia fede.
- La Corte, a richiesta di una parte, autorizza detta parte a servirsi
di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.
Articolo 40
- Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi
o mediante notifica del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata
al Cancelliere. In entrambi i casi devono essere indicati l'oggetto
della controversia e le parti.
- Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza
a tutti gli interessati.
- Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite
del Segretario Generale, e così pure gli altri Stati che abbiano
diritto di comparire davanti alla Corte.
Articolo 41
- La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo
richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia
dei diritti rispettivi di ciascuna parte.
- In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure
così proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 42
- Le parti sono rappresentate da agenti.
- Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da
avvocati.
- Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte
godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio
indipendente delle loro funzioni.
Articolo 43
- Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale.
- Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed
alle parti di memorie, contro-memorie e, se necessario, di repliche,
come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori.
- La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine
e nei termini fissati dalla Corte.
- Copia autenticata di ogni documento prodotto da una parte deve essere
comunicata all'altra parte.
- Il procedimento orale consiste nella audizione da parte della Corte
di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.
Articolo 44
- Per l'esecuzione di qualunque notifica a persone che non siano gli
agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente
al Governo dello Stato nel cui territorio la notifica debba essere eseguita.
- La stessa disposizione si applica quando si debba provvedere a raccogliere
prove sul luogo.
Articolo 45
Le udienze sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente;
qualora entrambi siano impediti, presiede il più anziano dei giudici
presenti.
Articolo 46
Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida
altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
Articolo 47
- Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere
e dal Presidente.
- Solo questo verbale fa fede.
Articolo 48
La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la
forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni
finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle
prove.
Articolo 49
La Corte anche prima dell'inizio della discussione, può richiedere
agli agenti di produrre qualsiasi documento o di fornire qualsiasi spiegazione.
Di ogni rifiuto è preso formalmente atto.
Articolo 50
La Corte, in qualunque momento, può affidare ad un individuo,
corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta, il compito di eseguire
un'inchiesta o di fare una perizia.
Articolo 51
Durante le udienze, le domande sono rivolte ai testimoni ed agli esperti
nelle condizioni stabilite dalla Corte nelle norme di procedura di cui
all'articolo 30.
Articolo 52
Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti,
la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale
o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia
il consenso dell'altra parte.
Articolo 53
- Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede
a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte
di decidere in favore delle sue domande.
- Prima di far ciò, la Corte deve accettare non solo che essa
sia competente a norma degli articoli 36 e 37, ma anche che le domande
siano fondate in fatto ed in diritto.
Articolo 54
- Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato,
sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente
dichiara chiusa la discussione.
- La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
- Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.
Articolo 55
- Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.
- In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o
del giudice che lo sostituisce.
Articolo 56
- La sentenza espone i motivi sui quali è fondata.
- Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.
Articolo 57
Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.
Articolo 58
La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa è
letta in udienza pubblica di cui siano stati debitamente avvertiti gli
agenti.
Articolo 59
La decisione della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti
in lite e riguardo alla controversia decisa.
Articolo 60
La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione
sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla
a richiesta di una delle parti.
Articolo 61
- Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata
alla Corte solo quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura
tale da costituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emanazione
della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che
chiede la revisione, sempreché l'ignoranza da parte di quest'ultima
non fosse da attribuire a negligenza.
- Il procedimento di revisione è aperto da una sentenza della
Corte che constati espressamente l’esistenza del fatto nuovo, riconosca
che esso ha i caratteri per dar luogo alla revisione, e dichiari perciò
ricevibile la domanda.
- La Corte può chiedere che si ottemperi preventivamente alle
disposizioni della sentenza, prima di dar inizio al procedimento di
revisione.
- La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi
entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
- Nessuna domanda di revisione può essere presentata una volta
trascorsi dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 62
- Se uno Stato ritiene di aver un interesse di natura giuridica che
possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso
può presentare alla Corte un’ istanza per poter intervenire.
- Spetta alla Corte decidere su tale istanza.
Articolo 63
- Quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione di
cui siano parte altri Stati oltre a quelli in causa, il Cancelliere
ne dà immediata notizia ad essi.
- Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il
diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione
data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
Articolo 64
Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie
spese.
Capitolo IV
PARERI CONSULTIVI
Articolo 65
- La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione
giuridica a richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato
a norma dello Statuto delle Nazioni Unite.
- Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte
devono essere presentate alla Corte a mezzo di istanza scritta contenente
una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto
il parere, ed accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare
la questione.
Articolo 66
- Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di
un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire
davanti alla Corte.
- Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta
comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte
ed ogni organizzazione internazionale che la Corte (o, se questa non
fosse riunita, il Presidente) consideri in condizione di fornire informazioni
sulla questione, che la Corte è disposta a ricevere, entro un
termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire,
in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla
questione.
- Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione
prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di
sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide.
- Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni
scritte o orali, o entrambe, hanno facoltà di discutere le dichiarazioni
fatte da altri Stati o organizzazioni nella forma, nella misura ed entro
i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente,
stabiliscano per ogni caso particolare. A tal fine, il Cancelliere comunica
tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni
che ne abbiano parimenti presentate.
Articolo 67
La Corte emette i suoi pareri consultivi in pubblica udienza, dopo che
ne sia stata data notizia al Segretario Generale ed ai rappresentanti
dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni
internazionali direttamente interessate.
Articolo 68
Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle
disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa
nella misura in cui essa le ritenga applicabili.
Capitolo V
EMENDAMENTI
Articolo 69
Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa
procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti,
salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce,
su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli
Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 70
La Corte ha la facoltà di proporre gli emendamenti al presente
Statuto che essa ritenga necessari, mediante comunicazione scritta al
Segretario Generale, perché siano presi in considerazione in conformità
alle disposizioni dell'articolo 69.
Pubblicato dal Dipartimento per la Pubblica Informazione
delle Nazioni Unite
DPI/511
2002 versione italiana – 3000M
A cura del Centro d’Informazione delle Nazioni Unite – Italia