| Siglata a Oslo il 18 settembre 1997 e firmata da 127
governi ad Ottawa il 3-4 dicembre 1997. Con l'avvenuta ratifica
da parte di 40 stati nel settembre 1998, la Convenzione entra
in vigore formalmente nel mese di marzo 1999.

Close-up of a mine exposed by the shifting sands
of the desert. (UN/DPI Photo# 158198C by J. Isaac)
CONVENZIONE PER LA MESSA Al BANDO DELL'USO, LO STOCCAGGIO,
LA PRODUZIONE ED IL TRASFERIMENTO Dl MINE ANTIPERSONA, E PER
LA LORO DISTRUZIONE.
Preambolo
Gli Stati aderenti.
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati
dalle mine antipersona, che uccidono e feriscono centinaia di
persone ogni settimana, perlopiù innocenti e civili senza
difese e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico
e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e
degli sfollati all'interno di un paese, e comportano ulteriori
gravi conseguenze anni ed anni dopo il loro utilizzo.
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in
maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere
le mine antipersona disseminate in tutto il mondo, ed assicurare
la loro distruzione.
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la necessaria
assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la reintegrazione
sociale ed economica delle vittime delle mine.
Riconoscendo che una totale proibizione delle mine antipersona
costituirebbe un'importante misura di rafforzamento della reciproca
fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla proibizione
o limitazione dell'uso delle mine, trappole ed altri dispositivi,
emendato il 3 maggio 1996, annesso alla convenzione sulla proibizione
o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono
essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati,
ed auspicando la sollecita ratifica di questo protocollo da
parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora fatto.
Accogliendo inoltre favorevolmente la risoluzione 51/45S dell'Assemblea
Generale dell'Onu del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti
gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale
efficace e legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso,
dello stoccaggio, della produzione ed il trasferimento delle
mine antipersona,
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte negli
anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate
alla proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo
stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona,
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione
dei principi di umanità resi evidenti dall'appello per
la messa al bando delle mine antipersona, e riconoscendo gli
sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale,
dalla
Campagna Internazionale per la messa al bando delle mine e da
numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo.
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e
la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997, entrambi le
quali sollecitavano la Comunità internazionale a negoziare
un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio,
la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati
ad aderire a questa Convenzione, e determinati ad attivarsi
senza sosta nel senso della promozione della sua universalità
in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni
Unite, la Conferenza per il disarmo, le Organizzazioni regionali,
e altri raggruppamenti, e le Conferenze di revisione della convenzione
per la proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali
che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi
effetti indiscriminati.
Basandosi sui principi della legge internazionale di guerra,
per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato
di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è
illimitato: sul principio che proibisce in caso di conflitti
armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali o metodi di
combattimento di tale natura da causare vittime superflue o
sofferenze non necessarie; e sul principio che ci deve essere
comunque distinzione tra civili e combattenti.
Concordano su quanto segue:
ARTICOLO 1
Obblighi generali
- Ogni Stato membro si adopera in ogni circostanza:
- a non usare mine antipersona;
- a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente,
tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente
o indirettamente, mine antipersona;
- a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno,
a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite
ad uno Stato membro ai sensi della presente Convenzione.
- Ogni Stato membro si adopera a distruggere o assicurare
la distruzione di tutte le mine antipersona, ai sensi di quanto
previsto con questa Convenzione.
ARTICOLO 2
Definizioni
- Si definisce «mina antipersona» una mina progettata
in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità
o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o
uccidere una o più persone. Le mine progettate per
essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto
di un veicolo, opposto ad una persona, e dotate di dispositivi
di anti-maneggiamento, non sono definite mine antipersona
per il fatto di essere così congegnate.
- Si intende «mina» una munizione progettata per
essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi
altra superficie, e per essere detonata dalla presenza, prossimità
o contatto di una persona o veicolo.
- Si definisce «dispositivo di anti-maneggiamento»
un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia parte
di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che
si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere,
o altrimenti disturbare intenzionalmente, la mina.
- «Trasferimento» comporta, oltre al movimento
fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio
nazionale, il trasferimento di titolarità e controllo
sulle mine, anche se non comporta il trasferimento del territorio
che contenga mine disseminate sulla propria superficie.
- Si definisce «area minata» una superficie resa
pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza
di mine.
ARTICOLO 3
Eccezioni
- Nonostante gli obblighi generali contemplati all'Articolo
1, il mantenimento o trasferimento di un numero di mine antipersona
per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la localizzazione,
per la bonifica, o per la distruzione di mine è autorizzato.
La quantità di suddette mine non supererà il
numero minimo assolutamente necessario per gli scopi sopra
citati.
- Il trasferimento di mine antipersona per lo scopo della
distruzione è permesso.
ARTICOLO 4
Distruzione delle mine antipersona stoccate negli arsenali
Ad eccezione di quanto previsto nell'Articolo 3, ogni Stato
membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione
di tutte le mine-antipersona in stock di sua proprietà
o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo,
appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata
in vigore di questa Convenzione per lo Stato membro.
ARTICOLO 5
Distruzione delle mine antipersona nelle aree minate
- Ogni Stato membro intraprende la distruzione o assicura
la distruzione delle mine antipersona nelle aree minate sotto
la propria giurisdizione o controllo al più presto,
e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione per lo Stato membro.
- Ogni Stato membro si adopererà in ogni modo per identificare
tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo di
cui sia nota o presunta la presenza di mine antipersona e
garantirà quanto prima la demarcazione, Ia sorveglianza
e la protezione con staccionate o altri mezzi dei perimetri
delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo,
in modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili,
fintantoché tutte le mine antipersona disseminate in
quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione
dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard
fissati da Protocollo sulla proibizione o la limitazione dell'uso
di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione emendata
il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla proibizione
o la limitazione delI'uso di certe armi convenzionali che
possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi
effetti indiscriminati.
- Se uno Stato membro ritiene di non essere in grado di distruggere
o assicurare la distruzione di tutte le mine antipersona di
cui al comma 1 nelI'arco di tempo ivi fissato, può
inoltrare richiesta ad una Assemblea degli Stati membri o
ad una Conferenza di revisione per l'estensione del termine
necessario a completare la distruzione di queste mine antipersona,
fino ad un periodo non superiore ai dieci anni.
- Ogni richiesta dovrà contenere:
- la durata dell'estensione richiesta;
- una spiegazione dettagliata delle ragioni della
richiesta di estensione, incluso:
- la preparazione e stato di avanzamento
dei lavori condotti sotto l'egida del programma di
sminamento nazionale;
- i mezzi finanziari e tecnici disponibili
allo Stato membro per la distruzione di tutte le mine
antipersona;
- le circostanze che impediscono la capacità
dello Stato membro di distruggere tutte le mine antipersona
nelle zone minate;
- le implicazioni umanitarie, sociali, economiche
ed ambientali dell'estensione richiesta;
- ogni altra informazione rilevante ai fini della
richiesta di estensione.
- L'Assemblea degli Stati membri o la Conferenza di revisione,
prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma
4, valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza
di voto degli Stati membri presenti e votanti se accordare
o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
- Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica
nuova richiesta, ai sensi dei comma 3, 4 e 5 di questo articolo.
Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore prolungamento,
Io Stato membro dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni
su quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione
richiesto in base al presente articolo.
ARTICOLO 6
Cooperazione ed assistenza internazionali
- Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente
Convenzione, ogni Stato Membro ha il diritto di chiedere e
ottenere assistenza, Iaddove sia fattibile, e nella misura
possibile, dagli altri Stati membri.
- Ogni Stato membro si attiva per facilitare, ed avrà
il diritto di partecipare al massimo scambio possibile di
attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche e scientifiche
relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati
membri non potranno imporre indebite limitazioni alla disponibilità
di attrezzature per lo sminamento e relative informazioni
tecnologiche per motivi umanitari.
- Ogni Stato membro che ne sia in grado dovrà fornire
assistenza per la cura e la riabilitazione, la 'reintegrazione
sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi
di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza potrà
essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni
Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali
o nazionali, le Croci Rosse nazionali e la loro Federazione
Internazionale, gli organismi non governativi, ovvero sulla
base di accordi bilaterali.
- Ogni Stato membro che ne sia in grado garantirà la
propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività
ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere
fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni
Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o regionali,
gli organismi o istituzioni non governative, ovvero sulla
base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo
del Fondo volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza
allo sminamento, ed altri fondi regionali destinati alla rimozione
delle mine.
- Ogni Stato membro che ne sia in grado fornirà l'assistenza
per la distruzione di mine anti-persona stoccate.
- Ogni Stato membro si adopera per fornire le informazioni
alla banca sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni
Unite, ed in particolar modo le informazioni che riguardano
i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione delle
mine, nonché liste di esperti, agenzie competenti e
punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
- Gli Stati membri possono richiedere alle Nazioni Unite,
alle organizzazioni regionali, ad altri Stati membri o ad
altri fori intergovernativi o non governativi competenti,
di assistere le rispettive autorità nella elaborazione
di programmi nazionali di sminamento con lo scopo di determinare,
fra le altre cose:
- la magnitudine e la portata del problema causato
dalla presenza di mine antipersona;
- le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane
necessarie alla realizzazione del programma;
- la stima sul numero di anni necessari a distruggere
tutte le mine antipersona nelle aree minate sotto la giurisdizione
o il controllo dello Stato membro interessato al problema;
- i programmi di informazione popolare sulle
mine, mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle
morti causate da questi ordigni;
- l'assistenza alle vittime delle mine;
- la relazione tra il Governo dello Stato membro
interessato dal problema e le competenti entità
governative, inter-governative o non governative che dovranno
lavorare alla attuazione del programma;
- Ogni Stato membro che fornisca o riceva assistenza ai sensi
delle clausole di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica
di assicurare la piena tempestiva implementazione dei programmi
di assistenza concordati.
ARTICOLO 7
Misure di trasparenza
- Ogni Stato membro dovrà redigere un resoconto al
Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in
ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa
convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
- le misure di attuazione nazionali, di cui al
successivo Articolo 9;
- il numero totale di tutte le mine antipersona
in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione
o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata
del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto
(di produzione) di ciascuna mina antipersona stoccata;
- nella misura in cui ciò si renda possibile,
Ia locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione
o il controllo dello Stato membro che contengano, o di
cui sia sospetta la presenza di mine antipersona, fino
a comprendere le informazioni più dettagliate possibili
sulla tipologia e la quantità di ciascun modello
di mina antipersona in ogni campo minato, e sul tempo
della posa;
- i tipi, le quantità e, se possibile,
i numeri di lotto (di produzione) di tutte le mine antipersona
mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l'addestramento
nelle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione
delle mine, oppure delle mine antipersona trasferite a
scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni
autorizzate dallo Stato membro a mantenere o trasferire
mine antipersona, ai sensi dell'Articolo 3;
- lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione
o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici
di mine antipersona;
- lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione
delle mine antipersona, in ottemperanza agli Articoli
4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi che
verranno utilizzati per la distruzione, Ia individuazione
dei siti per la distruzione e gli standard applicabili
di sicurezza e di salvaguardia ambientale da osservare;
- i tipi e le quantità di tutte le mine
antipersona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione per lo Stato membro, fino ad includere un'analisi
disaggregata della quantità di ciascun modello
di mina anti-persona distrutta. ai sensi degli articoli
4 e 5 rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri
di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona
nel caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4.
- le caratteristiche tecniche di ciascun modello
di mina prodotta. per quanto esse possano essere conosciute,
e delle mine attualmente in possesso dello Stato membro,
fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie
di informazioni tali da facilitare l'identificazione e
la rimozione delle mine anti-persona: come minimo, queste
informazioni dovranno comprendere le dimensioni, i detonatori,
Ia natura degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie
a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento;
inoltre
- le misure adottate per garantire un immediato
ed efficace allarme alla popolazione, in relazione a tutte
le aree identificate ai sensi del comma 2 dell'Articolo
5.
- Le informazioni fornite in ottemperanza a questo articolo
saranno aggiornate ogni anno dagli Stati membri, a coprire
l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario Generale delle
Nazioni Unite non più tardi del 30 aprile di ogni anno.
- Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli Stati membri.
ARTICOLO 8
Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione
- Gli Stati membri concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente
in margine all'attuazione delle clausole di questa Convenzione,
e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare
l'adesione degli Stati membri agli obblighi definiti dalla
presente Convenzione.
- Se uno o più Stati membri desiderano chiarire e cercano
di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole
di questa Convenzione da parte di un altro Stato membro, esso
può sottomettere, tramite il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, una richiesta di chiarificazione su quella
materia allo Stato membro. Tale richiesta dovrà essere
corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato
membro eviterà di inoltrare richieste di chiarificazione
prive di fondamento, visto che una delle maggiori preoccupazioni
sarà proprio quella di evitare abusi. Uno Stato membro
che riceva una richiesta di chiarificazione dovrà fornire
allo Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire
la questione entro 28 giorni.
- Qualora lo Stato membro richiedente non riceva una risposta
attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro
il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta
alla richiesta di chiarificazione, esso può sottomettere
la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni
Unite alla successiva Assemblea degli Stati membri. Il Segretario
Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la questione
posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai
fini della richiesta di chiarificazione, a tutti gli Stati
membri. Tutte queste informazioni saranno presentate allo
Stato membro destinatario della richiesta, il quale avrà
il diritto di rispondere.
- In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli
Stati membri, ciascuno degli Stati investiti della questione
può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni
Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il
chiarimento richiesto.
- Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario Generale
delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare una
Assemblea straordinaria degli Stati membri per esaminare la
questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni
rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati
membri, chiedendo loro di specificare se vedono favorevolmente
la convocazione di una Assemblea straordinaria, allo scopo
di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data
di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli Stati membri
abbiano accolto la convocazione di una Assemblea straordinaria,
il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla
entro i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea
consisterà della maggioranza degli Stati membri.
- L'assemblea degli Stati membri o l'Assemblea straordinaria
degli Stati membri, quale che sia il caso, dovrà prima
di tutto stabilire se prendere ulteriormente in considerazione
la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione
dagli Stati coinvolti. L'assemblea degli Stati o l'Assemblea
straordinaria dovrà tentare in ogni modo di raggiungere
una decisione per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi,
non fosse dato il conseguimento di un accordo, questa decisione
sarà assunta da una maggioranza degli Stati membri
presenti e votanti.
- Tutti gli Stati membri dovranno pienamente cooperare con
l'Assemblea degli Stati o l'Assemblea straordinaria, per una
piena disamina e revisione della questione, ivi inclusa ogni
missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma
8.
- Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti,
l'Assemblea o l'Assemblea straordinari degli Stati membri
autorizzerà una missione di inchiesta e deciderà
sul suo mandato a maggioranza dei paesi membri presenti e
votanti. In ogni momento, Io Stato membro destinatario della
richiesta potrà invitare una missione nel proprio territorio.
Tale missione avrà luogo senza previa decisione di
autorizzazione da parte di una Assemblea, o di un'Assemblea
straordinaria degli Stati membri. La missione, composta da
un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei
comma 9 e 10, potrà raccogliere informazioni aggiuntive
sul campo, o in altri luoghi direttamente correlati alla questione
del rispetto delle norme, che si trovino sotto la giurisdizione
o il controllo dello Stato cui è stata rivolta la richiesta
di chiarimento.
- Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
preparale ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalità,
ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati forniti
dagli Stati membri. L'elenco dovrà essere comunicato
a tutti gli Stati membri. Qualunque esperto inserito nell'elenco
potrà considerarsi designato per tutte le missioni
investigative, a meno che uno Stato membro non gli si opponga
per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto
non prenderà parte alla missione d'inchiesta sul territorio
o su altro sito sotto la giurisdizione o il controllo dello
Stato membro obiettore, se il non gradimento è stato
formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
- Ricevendo una richiesta dall'Assemblea o dall'Assemblea
straordinaria degli Stati membri, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni con
lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della
missione, capo incluso. Cittadini degli Stati membri che abbiano
richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente
investiti, non saranno scelti per la missione. I membri di
suddetta missione godranno di privilegi ed immunità
ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui privilegi
e le immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio
1946.
- Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione
dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello
Stato membro destinatario della richiesta, il quale dovrà
predisporre tutte le misure amministrative per accogliere
la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio, e sarà
responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione
mentre questa si trova nel territorio di sua competenza.
- Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato
membro destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta
può portare nel territorio dello Stato l'attrezzatura
necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni
relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della
Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione dirà
allo Stato membro quale attrezzatura intende utilizzare nel
corso della missione d'inchiesta.
- Lo Stato membro destinatario della richiesta si attiverà
in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare
con tutti gli interlocutori rilevanti, e con le persone in
grado di fornire informazioni in margine al contenzioso.
- Lo Stato membro destinatario della richiesta garantirà
inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni
sotto il proprio controllo, dove si ritiene più probabile
il reperimento di infolmazioni relative al contenzioso. Ciò
dovrà dipendere dalle eventuali cautele organizzative
che lo Stato membro destinatario della richiesta giudichi
necessarie alla:
- protezione di attrezzature, informazioni ed
aree segrete:
- protezione di obblighi costituzionali dello
Stato membro in relazione ai diritti di proprietà,
perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali;
ovvero
- la protezione fisica e la sicurezza dei membri
della missione.
Nel caso in cui suddetto Stato membro predisponga l'organizzazione
in tal modo, esso dovrà compiere altresì ogni
sforzo ragionevole per dimostrare attraverso mezzi alternativi
l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
- La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio
dello Stato membro interessato non più di 14 giorni,
ed in ogni sito particolare non più di 7 giorni, a
meno che non ci sia diverso accordo.
- Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non
pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come
informazioni riservate.
- Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione
d'inchiesta farà un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea
straordinaria degli Stati membri sui risultati dell'indagine.
- L'Assemblea o l'Assemblea straordinaria degli Stati membri
prenderà in considerazione tutte le informazioni rilevanti,
nonché il rapporto della missione, e potrà richiedere
allo Stato membro interessato di adottare misure tali da garantire
il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo.
Lo Stato membro dovrà redigere un rapporto su tutte
le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
- L'Assemblea o l'Assemblea straordinaria degli Stati membri
può suggerire agli Stati interessati mezzi e modalità
per chiarire ulteriormente o risolvere il contenzioso in oggetto,
ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste dalla
normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti
chiaro che il contenzioso in oggetto dipende da situazioni
che eludono il controllo dello Stato membro destinatario della
richiesta, l'Assemblea degli Stati membri o l'Assemblea straordinaria
degli Stati membri può raccomandare iniziative adeguate,
ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate
nell'articolo 6.
- L'Assemblea o l'Assemblea straordinaria degli Stati membri
si adopererà in tutti i modi affinché sia possibile
raggiungere le decisioni relative ai comma 18 e 19 per consenso,
o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati
membri presenti e votanti.
ARTICOLO 9
Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione
Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro,
inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da
ciascuno Stato membro per prevenire e sopprimere ngni attività
proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa
da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo
di uno Stato membro.
ARTICOLO 10
Risoluzione dei contenziosi
- Gli Stati membri si consulteranno e coopereranno vicendevolmente
per risolvere ogni contenzioso che possa insorgere relativamente
alla applicazione ed interpretazione di questa Convenzione.
Ogni Stato membro può portare talune questioni davanti
all'Assemblea degli Stati membri.
- L'Assemblea degli Stati membri può contribuire alla
soluzione delle dispute con qualunque mezzo che risulti adeguato,
offrendo i propri buoni uffici, ovvero invitando gli Stati
membri coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di
risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo
per ogni procedura eventualmente concordata.
- Questo articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle
clausole di questa convenzione in materia di facilitazione
e chiarimenti sulla attuazione.
ARTICOLO 11
Assemblee degli Stati membri
- Gli Stati membri dovranno incontrarsi con regolarità
per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione
o implementazione di questa Convenzione, incluso:
- la operatività e lo stato di avanzamento
di questa convenzione;
- questioni che possano scaturire dai rapporti
che devono essere consegnati ai sensi di questa Convenzione;
- la cooperazione e l'assistenza internazionale
contemplate all'Articolo 6;
- lo sviluppo di tecnologie per la rimozione
delle mine antipersona;
- le richieste degli Stati membri ai sensi dell'Articolo
8;
- le decisioni riguardanti le richieste degli
Stati membri, come da Articolo 5.
- La prima Assemblea degli Stati membri sarà convocata
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno
dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Le successive
assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di revisione.
- Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite può convocare una Assemblea
straordinaria degli Stati membri.
- Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione, oltre
alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni regionali, il
Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi
non governativi esperti possono essere invitati a prendere
parte a questi incontri come osservatori, in ottemperanza
alle regole procedurali concordate.
ARTlCOLO 12
Conferenze di revisione
- Una Conferenza di revisione sarà convocata dal Segretario
Genelale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in
vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di
revisione potranno essere indette dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite se ne sarà avanzata esplicita richiesta
da uno o più Stati membri, fermo restando comunque
che l'intervento tra due Conferenze di revisione non potrà
essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati membri di
questa Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di
revisione.
- L'obiettivo della Conferenza di revisione sarà:
- rivedere l'operatività e lo stato di
applicazione di questa Convenzione;
- considerare la necessità e gli intervalli
fra le successive assemblee degli Stati membri citati
nel comma 2 dell'Articolo 11;
- decidere in merito alle richieste degli Stati
membri, ai sensi dell'Articolo 5; inoltre
- adottare nel rapporto finale, se necessario,
le conclusioni relative alla realizzazione di questa Convenzione.
- Gli Stati che non sono membri della Convenzione, così
come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni
internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il
Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi
non governativi esperti possono essere inviati ad assistere
ad ogni Conferenza di revisione in qualità di osservatori,
in ottemperanza alle regole procedurali concordate.
ARTICOLO 13
Modifiche
- In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione,
uno Stato membro può proporre emendamenti. Le proposte
di emendamento saranno comunicate al Depositario, il quale
le farà circolare tra tutti gli Stati membri, cercando
di avere il loro parere sulla opportunità di convocare
una Conferenza di modifica per considerare suddette proposte.
Se la maggioranza degli Stati notifica entro 30 giorni al
Depositario la propria adesione alle proposte, il Depositario
indirà una Conferenza di modifica alla quale saranno
invitati tutti gli Stati membri.
- Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonché
le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale
della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti
possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di
modifica in qualità di osservatori, in ottemperanza
alle regole procedurali concordate.
- La Conferenza di modifica avrà luogo immediatamente
dopo una Assemblea degli Stati membri, o una Conferenza di
revisione, a meno che la maggioranza degli Stati membri non
ne chieda una convocazione anticipata.
- Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà
essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati membri
presenti e votanti alla Conferenza di modifica. Il Depositario
comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati membri
della Convenzione.
- L'emendamento al testo di questa Convenzione entra in vigore
per tutti gli Stati della Convenzione che l'hanno accettato,
quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono stati
depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione
dalla maggioranza degli Stati membri. Da quel momento in poi
entrerà in vigore per ogni altro Stato membro dalla
data in cui i suoi strumenti di accettazione sono stati depositati.
ARTICOLO 14
Costi
- I Costi delle Assemblee degli Stati membri, delle Assemblee
straordinarie, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze
di modifica saranno suddivisi tra gli Stati membri e non che
vi partecipano, in conformità con la scala di tariffe
delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
- I Costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad
ogni missione di inchiesta dovranno essere suddivisi tra gli
Stati membri secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite
opportunamente adeguata.
ARTICOLO 15
Firma
Questa convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre
1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa,
Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al quartiere
generale delle Nazioni Unite di New York dal 5 dicembre fino
alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 16
Ratifica, accettazione, approvazione
- Questa convenzione è soggetta a ratifica, accettazione
o approvazione da parte dei firmatari.
- È aperta all'adesione di qualunque Stato che non
abbia firmato la Convenzione.
- Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione saranno depositati presso il Depositario.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore
- Questa convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del sesto mese successivo al mese in cui sarà depositato
il quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
e adesione.
- Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito
del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo
Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione.
ARTICOLO 18
Applicazione provvisoria
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione
o adesione, qualunque Stato può dichiarare di voler applicare
provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione,
in attesa della sua entrata in vigore.
ARTICOLO 19
Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non potranno essere
soggetti a riserve.
ARTICOLO 20
Durata e ritiro
- Questa Convenzione avrà durata illimitata nel tempo.
- Ogni Stato membro, nell'esercizio della propria sovranità
nazionale, avrà il diritto di ritirarsi dalla presente
Convenzione. Darà comunicazione di questa intenzione
di uscita a tutti gli altri Stati membri, al Depositario ed
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento
di ritiro dovrà includere una esaustiva spiegazione
dei motivi che determinano l'uscita dello Stato membro.
- Tale uscita avrà effetto solo sei mesi dopo che il
Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ritiro.
Tuttavia, se allo scadere di quel periodo di 6 mesi, lo Stato
membro che intende ritirarsi si trova ad essere impegnato
in un conflitto armato, l'uscita dalla Convenzione non potrà
avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
- Il ritiro di uno Stato membro da questa Convenzione non
influenzerà in alcun modo il dovere degli Stati di
continuare ad espletare gli obblighi assunti ai sensi delle
rilevanti regole del diritto internazionale.
ARTICOLO 21
Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è quindi
designato in qualità di Depositario della presente Convenzione.
ARTICOLO 22
Testi autentici
L'Originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese,
inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici,
sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
UNRIC
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