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Il seguente Protocollo Facoltativo è stato approvato
dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite mediante la risoluzione
A/RES/54/4 del 15 ottobre 1999.
Gli Stati parti del presente Protocollo
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma
la propria fiducia nei diritti umani fondamentali, nella dignità
e nel valore della persona umana e sulluguaglianza dei diritti
fra uomini e donne,
Visto altresì che la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi
e uguali per dignità e diritti e che, pertanto, ognuno di essi
ha la facoltà di beneficiare di tutti i diritti e le libertà
in essa citati, senza distinzioni di nessun genere, nemmeno quelle fondate
sul genere sessuale,
Ricordando che la Convenzione Internazionale
sui Diritti Umani e altri documenti giuridici internazionali sui diritti
umani proibiscono la discriminazione basata sul sesso,
Ricordando inoltre la Convenzione sullEliminazione
di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (che da ora in
avanti sarà definita "la Convenzione"), nella quale
gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti delle donne
in tutte le sue forme e concordano sulla necessità di perseguire
con tutti i mezzi appropriati e senza ritardi una politica per leliminazione
della discriminazione nei confronti delle donne,
Riaffermando la propria determinazione a garantire
il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le
libertà fondamentali da parte delle donne e di assumere delle
misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e
diritti,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Uno Stato parte del presente Protocollo (che da ora in avanti sarà
definito "Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato
sullEliminazione della Discriminazione nei confronti delle Donne
(che da ora in avanti sarà definito "il Comitato")
a ricevere e prendere in esame le comunicazioni ad esso presentate
in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 2.
Articolo 2
Le comunicazioni potranno essere presentate a titolo individuale
o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione
di uno Stato Parte, che denuncino di essere state vittime della violazione
di uno qualsiasi dei diritti esposti nella Convenzione dallo Stato
parte in questione. Laddove una comunicazione venga presentata per
conto di un individuo o di un gruppo di persone, questo avverrà
con il loro consenso a meno che, nel caso di una mancanza di tale
consenso, lautore della comunicazione non possa comunque dimostrare
di agire in sua, o loro, rappresentanza,.
Articolo 3
Le comunicazioni saranno sempre presentate in forma scritta e non
potranno mai essere anonime. Nessuna comunicazione verrà accettata
dal Comitato nel caso in cui essa riguardi uno Stato Parte alla Convenzione
che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 4
- Il Comitato non prenderà in esame alcuna comunicazione a
meno che esso non abbia accertato che tutti i possibili rimedi disponibili
a livello nazionale siano stati esauriti o che lapplicazione
di tali rimedi venga prolungata irragionevolmente o non possa verosimilmente
portare a una soluzione efficace.
- Il Comitato dichiarerà inammissibile una comunicazione nel
caso in cui:
- La medesima questione sia già stata esaminata dal Comitato
o sia stata o debba essere presa in esame in base a unaltra
procedura di indagine o di accordo;
- sia incompatibile con le clausole della Convenzione;
- sia manifestamente infondata o non sufficientemente fondata;
- rappresenti un caso di uso non corretto del diritto di presentare
una comunicazione;
- i fatti cui si riferisce la comunicazione si siano verificati
prima dellentrata in vigore di questo Protocollo per gli
Stati Parte interessati, a meno che tali fatti non siano continuati
anche dopo tale data.
Articolo 5
- In un qualunque momento successivo al ricevimento di una comunicazione
e prima che sia stata raggiunta una determinazione in proposito, il
Comitato potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una
richiesta che dovrà essere esaminata con urgenza affinché
lo Stato parte in questione assuma quei provvedimenti temporanei che
possano rendersi necessari onde evitare alla vittima o alle vittime
della violazione incriminata dei danni eventualmente irreparabili.
- Laddove, in conformità con quanto disposto dal paragrafo
1 del presente articolo, il Comitato eserciti la propria discrezionalità,
questo non implicherà alcuna decisione in merito allammissibilità
o al valore della comunicazione stessa.
Articolo 6
- A meno che il Comitato non reputi inammissibile una comunicazione
senza consultarsi con lo Stato Parte interessato, e a condizione che
lindividuo o gli individui acconsentano a rivelare la propria
identità allo Stato Parte, il Comitato sottoporrà confidenzialmente
allattenzione dello Stato stesso qualunque comunicazione che
gli sia stata presentata in conformità con quanto disposto
dal presente Protocollo.
- Entro il termine di sei mesi lo Stato Parte che abbia ricevuto una
comunicazione dovrà presentare al Comitato delle spiegazioni
scritte o un rapporto in merito allargomento in discussione
e ai rimedi che possano essere stati attuati dallo Stato in questione.
Articolo 7
- Il Comitato prenderà in esame le comunicazioni ricevute in
conformità con quanto previsto dal presente Protocollo alla
luce di tutte le informazioni che saranno state messe a sua disposizione
a titolo individuale o in rappresentanza di gruppi di individui e
dallo Stato Parte interessato, provvedendo che tali informazioni vengano
trasmesse alle parti interessate.
- Nel prendere in esame le comunicazioni presentate in conformità
con quanto disposto dal presente Protocollo il Comitato dovrà
svolgere riunioni ristrette.
- Dopo aver preso in esame una comunicazione, il Comitato trasmetterà
alle parti in causa il proprio parere in proposito, unitamente a eventuali
raccomandazioni.
- Lo Stato Parte darà la debita considerazione al parere espresso
dal Comitato, come pure alle sue raccomandazioni, e dovrà presentare
al Comitato, entro il termine di sei mesi, una risposta scritta comprendente
le azioni eventualmente assunte alla luce del parere e delle raccomandazioni
avanzate dal Comitato.
- Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte a fornire ulteriori
delucidazioni in merito alle misure che lo Stato Parte abbia assunto
per soddisfare il parere o le raccomandazioni avanzate dal Comitato
stesso, nel caso in cui ne siano state espresse, comprendendo quanto
venga giudicato appropriato da parte del Comitato, nel successivo
rapporto presentato dallo Stato Parte in conformità con quanto
previsto dallarticolo 18 della Convenzione.
Articolo 8
- Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti
che uno Stato Parte abbia perpetrato delle violazioni gravi o sistematiche
dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato inviterà
quello Stato a collaborare alla verifica dellinformazione e,
a tale scopo, a presentare le proprie osservazioni in merito allinformazione
in questione.
- Nel prendere in esame qualsiasi osservazione che possa essere stata
presentata dallo Stato Parte interessato, come pure qualunque altra
informazione attendibile disponibile, il Comitato potrà designare
uno o più dei suoi membri affinché conducano uninchiesta
e riferiscano urgentemente in proposito al Comitato stesso. Nel caso
in cui ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso
dello Stato Parte, linchiesta potrà prevedere anche una
visita sul territorio dello Stato stesso.
- Dopo aver verificato i risultati di tale inchiesta, il Comitato
li trasmetterà allo Stato Parte interessato, unitamente ai
propri commenti e raccomandazioni.
- Lo Stato parte interessato dovrà, entro il termine di sei
mesi dalla data di ricevimento dei risultati dellinchiesta,
dei commenti e delle raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare
al Comitato le proprie considerazioni in proposito.
- Tale inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenziale
e la cooperazione dello Stato parte dovrà essere ricercata
in tutti gli stadi dellindagine.
Articolo 9
- In conformità con quanto disposto dallarticolo 18 della
Convenzione, il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato
a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali
misure assunte a seguito di una inchiesta condotta conformemente allarticolo
8 del presente Protocollo.
- Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nellarticolo
8.4, il Comitato potrà, se necessario, invitare lo Stato Parte
interessato a informarlo in merito alle misure deliberate in conseguenza
dellinchiesta condotta dal Comitato stesso.
Articolo 10
- Ciascuno degli Stati Parte potrà, al momento della firma
o della ratifica di questo Protocollo o al momento della sua adesione,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto
riguarda gli articoli 8 e 9.
- Qualunque Stato Parte che abbia presentato una dichiarazione conforme
con quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo potrà,
in qualunque momento, recedere dalla sua posizione semplicemente dandone
comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 11
Uno Stato Parte dovrà assumere tutte le misure appropriate
per garantire che le persone che rientrano nella sua giurisdizione
non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni in conseguenza
di comunicazioni presentate al Comitato in conformità con il
presente Protocollo.
Articolo 12
Conformemente a quanto disposto dallarticolo 21 della Convenzione,
il Comitato includerà nel suo rapporto annuale un riassunto
delle attività svolte in conformità al presente Protocollo.
Articolo 13
Ciascuno Stato Parte si impegna a diffondere e divulgare la Convenzione
e il presente Protocollo e a facilitare laccesso alle informazioni
relative ai pareri e alle raccomandazioni avanzate dal Comitato, in
particolare per quelle questioni che coinvolgano direttamente lo Stato
stesso.
Articolo 14
Il Comitato designera` le proprie norme procedurali che dovranno
essere seguite nellesercizio delle funzioni ad esso conferite
in base al presente Protocollo.
Articolo 15
- Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di qualunque
Stato che abbia sottoscritto, ratificato o accettato la Convenzione.
- Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica da parte
di qualunque Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
I documenti ufficiali per la ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- Potrà aderire al presente Protocollo qualunque Stato che
abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
- Ladesione sarà realizzata mediante il deposito di un
documento ufficiale di adesione presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
Articolo 16
- Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che,
presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, sia stato depositato
il decimo documento ufficiale di ratifica o adesione.
- Il presente Protocollo diverrà giuridicamente vincolante
per qualunque Stato che lo ratifichi o aderisca ad esso dopo la sua
entrata in vigore, tre mesi dopo la data di deposito del documento
ufficiale di ratifica o adesione.
Articolo 17
Non sarà consentita alcuna limitazione al presente Protocollo.
Articolo 18
- Qualunque Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente
Protocollo e depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite. Il Segretario Generale informerà gli Stati parti su
ogni emendamento proposto, richiedendo che essi gli notifichino se
siano favorevoli o meno allo svolgimento di una conferenza degli Stati
parti per esaminare e mettere ai voti la proposta. Nel caso in cui
almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole a tale conferenza,
il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto legida
delle Nazioni Unite. Qualunque emendamento adottato da una maggioranza
degli Stati Parte presenti alla conferenza e che abbiano espresso
il proprio voto dovrà essere sottoposta allAssemblea
Generale delle Nazioni Unite per la necessaria approvazione.
- Gli emendamenti entreranno in vigore solo dopo essere stati approvati
dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati da una
maggioranza di due terzi degli Stati Parte al presente Protocollo,
in conformità con i rispettivi processi costituzionali.
- Nel momento in cui gli emendamenti entreranno in vigore
essi diverranno legalmente vincolanti per quegli Stati Parte che li
abbiano accettati; gli altri Stati Parte continueranno a essere vincolati
alle clausole del presente Protocollo e ad eventuali emendamenti accettati
precedentemente.
Articolo 19
- Ogni Stato Parte potrà, in qualunque momento, denunciare
il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia entrerà
in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale.
- Le denunce non avranno alcun effetto sullapplicazione delle
clausole del presente Protocollo relativamente a qualunque comunicazione
che sia stata presentata prima della data effettiva della denuncia,
in conformità con quanto disposto dallarticolo 2 o per
qualsiasi indagine che abbia avuto inizio in conformità con
quanto previsto dallarticolo 8.
Articolo 20
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite informerà
tutti gli Stati in merito a:
- Firme, ratifiche e adesioni al presente Protocollo;
- data di entrata in vigore del presente Protocollo e di qualunque
altro emendamento secondo quanto disposto dallarticolo 18;
- qualunque denuncia presentata ai sensi dellarticolo 19.
Articolo 21
- Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, inglese, francese,
russo e spagnolo fanno tutte ugualmente fede, verrà depositato
presso gli archivi delle Nazioni Unite.
- Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie
autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati cui ci si riferisce
nellarticolo 25 della Convenzione.
Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Informazione
delle Nazioni Unite
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